Telefono e posta elettronica
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Recapiti Telefonici 045 565602 Centralino
Posta elettronica Istituzionale Ordinaria (PEO): vric83900n@istruzione.it
Posta elettronica Istituzionale Certificata (PEC): vric83900n@pec.istruzione.it